Art. 239. 
 
Imprese  di  assicurazione  di  Stati   terzi   e   di   imprese   di
                       riassicurazione estere 
 
  1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno  Stato
terzo,  ha  insediato  una  sede  secondaria  nel  territorio   della
Repubblica, le misure di  risanamento  sono  disposte  nei  confronti
della sede italiana. 
  2. Nei confronti della sede secondaria i commissari  esercitano  le
funzioni ed assumono  i  poteri  di  amministrazione  spettanti  agli
organi di amministrazione dell'impresa di appartenenza.  Allo  stesso
modo il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo. 
  3. Nel caso in  cui  l'impresa  di  assicurazione  abbia  insediato
succursali  in  altri  Stati  membri,  l'ISVAP  coordina  le  proprie
funzioni con quelle delle  autorita'  di  tali  Stati.  I  commissari
collaborano con gli organi  designati  in  altri  Stati  ove  fossero
presenti succursali sottoposte ad analoghi procedimenti. 
  4. Se un'impresa di riassicurazione, che  ha  sede  legale  in  uno
Stato membro od in uno Stato terzo, ha insediato una sede  secondaria
nel territorio  della  Repubblica,  le  misure  di  risanamento  sono
disposte nei confronti della sede italiana. Si applica il comma 2. 
  5.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del
presente capo.