Art. 455 Ambito e oggetto - Disciplina applicabile 1. Nei casi previsti dall'articolo 370, comma 1, possono essere requisiti, in proprieta' o in uso, per i bisogni delle Forze armate dello Stato, i seguenti beni e le prestazioni connesse indicate nel presente capo: a) i cavalli, i muli e altri quadrupedi da soma o da tiro, senza distinzione di sesso e loro bardature; b) i veicoli ordinari a trazione animale, i veicoli a motore a trazione meccanica, nonche' i loro eventuali rimorchi, le trattrici e le locomotive stradali coi rispettivi rimorchi; c) le biciclette d'ogni sorta a motore e semplici; d) i natanti d'ogni specie, adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune delle diverse regioni, atti al trasporto di persone, animali o cose, di portata non inferiore ai cinque quintali, con la rispettiva attrezzatura. 2. Sotto la denominazione di <<capi>> si intendono designate indistintamente tutte le cose indicate nel comma 1. 3. Ogni capo puo' essere requisito se si trova nel territorio dello Stato, se appartiene a cittadini italiani, ovvero a stranieri residenti in Italia, ed e' idoneo al servizio militare. 4. Alla requisizione dei natanti di acqua dolce si applicano le disposizioni del presente capo, tranne per quanto riguarda le indennita' e le altre somme spettanti a proprietari e detentori, cui si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo. 5. Per la tutela giurisdizionale, si applica l'articolo 441.