Art. 455
              Ambito e oggetto - Disciplina applicabile

1.  Nei  casi  previsti  dall'articolo  370,  comma 1, possono essere
requisiti,  in  proprieta' o in uso, per i bisogni delle Forze armate
dello  Stato,  i seguenti beni e le prestazioni connesse indicate nel
presente capo:
a)  i  cavalli,  i  muli  e altri quadrupedi da soma o da tiro, senza
distinzione di sesso e loro bardature;
b)  i  veicoli  ordinari  a  trazione  animale,  i veicoli a motore a
trazione meccanica, nonche' i loro eventuali rimorchi, le trattrici e
le locomotive stradali coi rispettivi rimorchi;
c) le biciclette d'ogni sorta a motore e semplici;
d) i natanti d'ogni specie, adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi
e lagune delle diverse regioni, atti al trasporto di persone, animali
o  cose,  di  portata  non  inferiore  ai  cinque  quintali,  con  la
rispettiva attrezzatura.
2.   Sotto  la  denominazione  di  <<capi>>  si  intendono  designate
indistintamente tutte le cose indicate nel comma 1.
3.  Ogni  capo puo' essere requisito se si trova nel territorio dello
Stato,  se  appartiene  a  cittadini  italiani,  ovvero  a  stranieri
residenti in Italia, ed e' idoneo al servizio militare.
4.  Alla  requisizione  dei  natanti  di  acqua dolce si applicano le
disposizioni  del  presente  capo,  tranne  per  quanto  riguarda  le
indennita'  e le altre somme spettanti a proprietari e detentori, cui
si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo.
5. Per la tutela giurisdizionale, si applica l'articolo 441.