Art. 456
                        Capi non requisibili

1. Non sono requisibili:
a)  i capi appartenenti ai soggetti indicati nell'articolo 372, comma
1, lettere da a) a e);
b)  i quadrupedi appartenenti agli ufficiali delle Forze armate dello
Stato in servizio effettivo e degli ufficiali richiamati dal congedo,
sempreche'   siano  usati  personalmente  e  nei  limiti  del  numero
attribuito dalla legge alla loro carica e grado;
c)  gli automezzi e i natanti in dotazione dell'amministrazione della
pubblica sicurezza;
d) gli stalloni appartenenti allo Stato o di pertinenza delle regioni
o loro consorzi per il compito dell'incremento ippico;
e)  le  giumente  di  puro  sangue  e  quelle brade indome, destinate
esclusivamente alla riproduzione;
f)  i  soggetti  da riproduzione e da allevamento (fattrici, puledri)
facente parte delle stazioni speciali di monta selezionate.
2.  Le  giumente  con  puledri  lattanti  o  riconosciute pregne sono
escluse  da  requisizione, ma non dalle riviste e dalle dichiarazioni
di cui agli articoli seguenti.
3. Sono altresi' esenti da requisizione, ma non dalla rivista e dalle
dichiarazioni,   di  cui  ai  seguenti  articoli,  gli  automezzi  in
dotazione  alla Croce rossa italiana e all'Associazione dei cavalieri
italiani  del  sovrano militare ordine di Malta. E' pero' in facolta'
delle  autorita'  militari  di  requisire l'aliquota di automezzi che
eventualmente   risultasse  esuberante  alle  necessita'  degli  Enti
predetti.
4.  I  capi  di  proprieta' delle amministrazioni dello Stato possono
essere   requisiti   soltanto  con  l'assenso  delle  amministrazioni
interessate.
5.  I  capi  di  proprieta'  privata adibiti a trasporti postali e al
servizio  telefonico  possono essere requisiti soltanto con l'assenso
dei  soggetti  titolari.  A  tale scopo sono compilate annualmente le
liste  dei  mezzi  di  trasporto  adibiti  ai  servizi  postali  e di
telecomunicazioni   che   sono   esentati   dalla   precettazione   e
conseguentemente dalla requisizione.
6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, per
imprescindibili   bisogni   dell'industria,   dell'agricoltura,   del
commercio o per altre necessita' possono essere stabilite dispense da
requisizione, relativamente a determinati capi o categorie di capi.