Art. 461
Indennita'  di  requisizione  e  altre  somme  spettanti  in  caso di
                     requisizione in proprieta'

1.  Le commissioni provinciali fissano una giusta indennita' per ogni
capo  da requisire basandosi - ove possibile - sul prezzo corrente di
mercato.
2. Nel caso di requisizione in proprieta' spettano al proprietario:
a) l'indennita' di cui al comma 1;
b) l'eventuale quota di cui all'articolo 469;
c)  il  valore  del  carburante  eventualmente contenuto nei serbatoi
degli autoveicoli all'atto del prelevamento.
3. Spettano inoltre:
a)  al  proprietario  di  autoveicoli  e  carri  rimorchio  requisiti
un'indennita'   corrispondente   alla   tassa  di  circolazione  gia'
soddisfatta,  limitatamente  alla quota parte relativa ai mesi interi
che intercorrono fra la data di requisizione e la scadenza della rata
soddisfatta;
b) al proprietario di autocarro e rispettivo rimorchio al quale venga
requisita  la  sola  motrice,  un  indennizzo pari a un ventesimo del
prezzo  di  stima,  attribuito  alla  motrice,  per  il rimorchio non
requisito.
4. Per effetto dell'avvenuta requisizione decade automaticamente, dal
giorno  stesso  in cui la requisizione ha avuto luogo, ogni contratto
assicurativo  relativo  al  capo requisito; le societa' assicuratrici
non  possono  applicare  penalita'  per  l'anticipata risoluzione del
contratto determinata da requisizione.
5.  Le  societa' assicuratrici hanno l'obbligo di rimborsare la quota
parte  dei  premi anticipati e non ancora goduti, riferiti al periodo
decorrente  dal  primo  del  mese  successivo alla data dell'avvenuta
requisizione.
6. Il proprietario del capo requisito chiede il rimborso dovutogli su
presentazione  di certificato rilasciato dalla competente commissione
e che attesti l'avvenuta requisizione del capo predetto.