Art. 461 Indennita' di requisizione e altre somme spettanti in caso di requisizione in proprieta' 1. Le commissioni provinciali fissano una giusta indennita' per ogni capo da requisire basandosi - ove possibile - sul prezzo corrente di mercato. 2. Nel caso di requisizione in proprieta' spettano al proprietario: a) l'indennita' di cui al comma 1; b) l'eventuale quota di cui all'articolo 469; c) il valore del carburante eventualmente contenuto nei serbatoi degli autoveicoli all'atto del prelevamento. 3. Spettano inoltre: a) al proprietario di autoveicoli e carri rimorchio requisiti un'indennita' corrispondente alla tassa di circolazione gia' soddisfatta, limitatamente alla quota parte relativa ai mesi interi che intercorrono fra la data di requisizione e la scadenza della rata soddisfatta; b) al proprietario di autocarro e rispettivo rimorchio al quale venga requisita la sola motrice, un indennizzo pari a un ventesimo del prezzo di stima, attribuito alla motrice, per il rimorchio non requisito. 4. Per effetto dell'avvenuta requisizione decade automaticamente, dal giorno stesso in cui la requisizione ha avuto luogo, ogni contratto assicurativo relativo al capo requisito; le societa' assicuratrici non possono applicare penalita' per l'anticipata risoluzione del contratto determinata da requisizione. 5. Le societa' assicuratrici hanno l'obbligo di rimborsare la quota parte dei premi anticipati e non ancora goduti, riferiti al periodo decorrente dal primo del mese successivo alla data dell'avvenuta requisizione. 6. Il proprietario del capo requisito chiede il rimborso dovutogli su presentazione di certificato rilasciato dalla competente commissione e che attesti l'avvenuta requisizione del capo predetto.