Art. 462 Precettazione 1. L'autorita' militare puo' fare intimare al proprietario di un quadrupede, veicolo o natante, il precetto preventivo, per effetto del quale il capo precettato puo' essere sottoposto a requisizione. 2. In tal caso il proprietario del capo precettato ha l'obbligo di conservare il <<precetto preventivo>> e l'<<avviso personale>> successivamente inviatogli dall'autorita' militare; in caso di perdita deve avvisarne, entro ventiquattro ore, l'autorita' militare stessa. 3. L'autorita' militare ha inoltre facolta' di intimare il precetto preventivo per quanto riguarda le prestazioni occorrenti per trasporti da eseguire nell'interesse delle Forze armate, di quadrupedi, veicoli e natanti. 4. Il capo precettato puo' essere sempre venduto, permutato o altrimenti ceduto dal proprietario, se non e' indetta la requisizione o non e' pervenuto a questi avviso personale di presentazione; il proprietario ne informa entro le ventiquattro ore l'autorita' militare che lo ha precettato. 5. Il proprietario di autoveicoli o natanti a motore e' tenuto altresi' a informare, entro le ventiquattro ore, l'autorita' militare delle trasformazioni avvenute nei capi precettati, delle sostituzioni di targhe, dei cambiamenti di dimora o di indirizzo anche nell'interno della stessa citta'. 6. Il proprietario che vende, cede e permuta un capo precettato ha l'obbligo di informare il nuovo proprietario che il detto capo trovasi sotto vincolo della precettazione, e, a proprio discarico, ha il diritto di esigere dal nuovo proprietario attestazione scritta della effettuata notificazione. In mancanza di tale attestazione la effettuata notificazione puo' essere fatta risultare da prova testimoniale. 7. Il nuovo proprietario e' sottoposto al vincolo della precettazione senza bisogno di nuovo precetto, per giorni sessanta dalla data in cui e' venuto in possesso del capo precettato, salva facolta' dell'autorita' di intimare altro precetto intestato al nuovo proprietario. 8. L'autorita' militare puo' sospendere l'alienazione dei capi precettati anche prima di indire la requisizione e di notificare l'avviso personale di presentazione; la sospensione ha effetto sino alla revoca.