Art. 462
                            Precettazione

1.  L'autorita'  militare  puo'  fare  intimare al proprietario di un
quadrupede,  veicolo  o  natante, il precetto preventivo, per effetto
del quale il capo precettato puo' essere sottoposto a requisizione.
2.  In  tal  caso il proprietario del capo precettato ha l'obbligo di
conservare   il  <<precetto  preventivo>>  e  l'<<avviso  personale>>
successivamente   inviatogli  dall'autorita'  militare;  in  caso  di
perdita  deve avvisarne, entro ventiquattro ore, l'autorita' militare
stessa.
3.  L'autorita'  militare ha inoltre facolta' di intimare il precetto
preventivo   per   quanto  riguarda  le  prestazioni  occorrenti  per
trasporti   da   eseguire   nell'interesse  delle  Forze  armate,  di
quadrupedi, veicoli e natanti.
4.  Il  capo  precettato  puo'  essere  sempre  venduto,  permutato o
altrimenti ceduto dal proprietario, se non e' indetta la requisizione
o  non  e'  pervenuto  a questi avviso personale di presentazione; il
proprietario   ne  informa  entro  le  ventiquattro  ore  l'autorita'
militare che lo ha precettato.
5.  Il  proprietario  di  autoveicoli  o  natanti  a motore e' tenuto
altresi' a informare, entro le ventiquattro ore, l'autorita' militare
delle trasformazioni avvenute nei capi precettati, delle sostituzioni
di   targhe,   dei   cambiamenti  di  dimora  o  di  indirizzo  anche
nell'interno della stessa citta'.
6.  Il  proprietario  che vende, cede e permuta un capo precettato ha
l'obbligo  di  informare  il  nuovo  proprietario  che  il detto capo
trovasi sotto vincolo della precettazione, e, a proprio discarico, ha
il  diritto  di  esigere  dal nuovo proprietario attestazione scritta
della  effettuata  notificazione. In mancanza di tale attestazione la
effettuata   notificazione  puo'  essere  fatta  risultare  da  prova
testimoniale.
7. Il nuovo proprietario e' sottoposto al vincolo della precettazione
senza  bisogno  di  nuovo precetto, per giorni sessanta dalla data in
cui  e'  venuto  in  possesso  del  capo  precettato,  salva facolta'
dell'autorita'   di   intimare  altro  precetto  intestato  al  nuovo
proprietario.
8.  L'autorita'  militare  puo'  sospendere  l'alienazione  dei  capi
precettati  anche  prima  di  indire  la requisizione e di notificare
l'avviso  personale  di presentazione; la sospensione ha effetto sino
alla revoca.