Art. 464
                         Requisizione in uso

1.  La requisizione puo' farsi in uso, sulla base della precettazione
preventiva, per il tempo ritenuto necessario a giudizio insindacabile
dell'autorita'  militare.  In tal caso e' corrisposta al proprietario
l'indennita' di requisizione in uso di cui all'articolo 465.
2. Trascorsi due mesi dall'avvenuta requisizione, il proprietario del
capo  requisito  puo'  chiedere, dimostrando di non poter senza grave
danno   sopportare   ulteriormente   la   requisizione   in  uso,  la
trasformazione di essa in requisizione in proprieta'.
3.  Per  la durata della requisizione in uso i contratti assicurativi
sono sospesi. Essi riprendono automaticamente il loro corso alla data
di  restituzione del capo precettato e la scadenza e' prorogata di un
periodo uguale alla durata della requisizione stessa.
4.  La  restituzione  del  capo  requisito in uso e' effettuata nello
stesso  luogo  del prelevamento, ovvero in altro luogo ogni qualvolta
la parte interessata accetti di provvedere essa al ritiro.
5.  Nel  caso  in  cui  durante  il  tempo della requisizione il capo
requisito   ha   subito   un   deterioramento   maggiore   di  quello
ordinariamente  dipendente  dall'uso normale di esso, al proprietario
e'   liquidata   una   maggiore   indennita'  in  corrispondenza  del
deterioramento  verificatosi,  indennita'  che,  se  del  caso,  puo'
raggiungere  la  totalita'  dell'indennita'  di  requisizione  di cui
all'articolo 461, comma 1 dedotte le quote gia' corrisposte per l'uso
e il valore d'uso del capo al momento della restituzione.