Art. 464 Requisizione in uso 1. La requisizione puo' farsi in uso, sulla base della precettazione preventiva, per il tempo ritenuto necessario a giudizio insindacabile dell'autorita' militare. In tal caso e' corrisposta al proprietario l'indennita' di requisizione in uso di cui all'articolo 465. 2. Trascorsi due mesi dall'avvenuta requisizione, il proprietario del capo requisito puo' chiedere, dimostrando di non poter senza grave danno sopportare ulteriormente la requisizione in uso, la trasformazione di essa in requisizione in proprieta'. 3. Per la durata della requisizione in uso i contratti assicurativi sono sospesi. Essi riprendono automaticamente il loro corso alla data di restituzione del capo precettato e la scadenza e' prorogata di un periodo uguale alla durata della requisizione stessa. 4. La restituzione del capo requisito in uso e' effettuata nello stesso luogo del prelevamento, ovvero in altro luogo ogni qualvolta la parte interessata accetti di provvedere essa al ritiro. 5. Nel caso in cui durante il tempo della requisizione il capo requisito ha subito un deterioramento maggiore di quello ordinariamente dipendente dall'uso normale di esso, al proprietario e' liquidata una maggiore indennita' in corrispondenza del deterioramento verificatosi, indennita' che, se del caso, puo' raggiungere la totalita' dell'indennita' di requisizione di cui all'articolo 461, comma 1 dedotte le quote gia' corrisposte per l'uso e il valore d'uso del capo al momento della restituzione.