Art. 469
             Elevazione dell'indennita' di requisizione

1. L'indennita' di requisizione e' elevata di una quota non superiore
a  un  decimo quando la cosa o la prestazione requisita o e' mezzo al
fine  dell'esercizio  di  una  industria,  di  un commercio, e non e'
prontamente    sostituibile,   o   costituisce   l'unico   mezzo   di
sostentamento e di lavoro del proprietario.