Art. 172. 
 
  Il disarmo nei lavori a franamento di tetto deve  essere  fatto  da
operai esperti e con apparecchi  idonei  alla  trazione  dei  legnami
manovrati da opportuna distanza. 
  E' proibito l'accesso alla zona disarmata. L'ulteriore raccolta  di
materiale utile puo' farsi soltanto a distanza di sicurezza.