Art. 400. Concorsi per titoli ed esami 1. I concorsi constano di una o piu' prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali, nonche', per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove gia' posseduto. 2. E' stabilita piu' di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda piu' insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento. 3. Nel concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle prove di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o piu' lingue straniere e della specifica capacita' didattica in relazione alle capacita' di apprendimento proprie della fascia di eta' dei discenti. Detta prova e' integrata da una valutazione di titoli specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale. 4. Per la valutazione della prova facoltativa le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti dal comma 9. 5. Il Ministero della pubblica istruzione determina le lingue straniere oggetto della prova, nonche', sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra prova d'esame e titoli. E' attribuita specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in una delle lingue straniere come sopra determinate. 6. Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale e' finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti. 7. Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto. 8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonche' i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli. 10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi. 11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva. 12. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano gia' abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge. 13. Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si da' luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove. 14. Nei concorsi per titoli ed esami e' attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto. 15. La graduatoria di merito e' compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. 16. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle graduatorie. 17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validita' per i tre anni indicati nei bandi. 18. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore e' disposta per il contingente del ruolo provinciale cui si riferisce la partecipazione al concorso. 19. Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti eventualmente disponibili. 20. I provvedimenti di nomina sono adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale. 21. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata conferita.
Note all'art. 400: - Il D.P.R. n. 116/1989 ha sostituito l'art. 7 delle norme di esecuzione dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in materia di adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte. - La legge n. 341/1990 reca la riforma degli ordinamenti didattici universitari. L'art. 3 di detta legge istituisce uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi e preordinato alla formazione degli insegnanti della scuola materna e, rispettivamente, della scuola elementare; la funzione abilitante e' affidata ai concorsi. Il successivo art. 4 prevede l'istituzione di scuole di specializzazione, articolate in indirizzi, per la formazione degli insegnanti delle scuole secondarie; l'esame finale abilita all'insegnamento.