Art. 401. 
                         Concorsi per titoli 
  1. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti: 
    a) il superamento delle  prove  di  un  precedente  concorso  per
titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi,
in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto; 
    b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di
ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane
all'estero, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo,  svolti
sulla base del titolo di studio richiesto  per  l'accesso  ai  ruoli,
nonche' per insegnamenti relativi a classi di concorso.  Il  servizio
deve essere stato prestato per almeno trecentosessanta giorni,  anche
non continuativi, nel triennio precedente, considerandosi cumulabili,
da una parte, i servizi prestati nella scuola materna e nella  scuola
elementare e, dall'altra, i servizi prestati  nelle  scuole  e  negli
istituti  di  istruzione  secondaria.  Il  servizio  prestato   nelle
istituzioni scolastiche italiane all'estero e'  utile  se  effettuato
con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri. 
  2. La partecipazione ai concorsi per titoli e' consentita  per  due
province, e per tutti i concorsi per i quali gli  aspiranti  sono  in
possesso dei requisiti di ammissione. 
  3. Le graduatorie relative ai concorsi per  titoli  sono  compilate
sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. 
La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore e'  disposta  per
il  contingente  del  ruolo  provinciale  a  cui  si   riferisce   la
partecipazione al concorso. 
  4. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli  hanno  carattere
permanente e  sono  soggette  ad  aggiornamento  triennale.  I  nuovi
concorrenti sono inclusi nel posto spettante  in  base  al  punteggio
complessivo riportato; i concorrenti gia' compresi in graduatoria, ma
non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad
ottenere la modifica del  punteggio  mediante  valutazione  di  nuovi
titoli  relativi  all'attivita'  didattica  ed   educativa,   nonche'
culturale, professionale,  scientifica  e  tecnica,  purche'  abbiano
presentato  apposita  domanda  di  permanenza,  corredata  dei  nuovi
titoli, nel termine di cui al bando di concorso. 
  5. A parita' di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo
a  preferenza,  precede  nella  graduatoria  permanente   chi   abbia
partecipato al concorso meno recente. 
  6. Il punteggio da  attribuire  al  superamento  di  un  precedente
concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini
abilitativi non puo'  superare  quello  spettante  per  tre  anni  di
servizio di insegnamento. 
  7. La collocazione nella graduatoria dei concorsi  per  titoli  non
costituisce  elemento  valutabile  nei  corrispondenti  concorsi  per
titoli ed esami e in quelli per soli titoli. 
  8. Il servizio riferito ad insegnamento diverso da quello  inerente
al concorso non e' valutato. 
  9. Nei concorsi per  soli  titoli  per  l'accesso  all'insegnamento
nella scuola elementare e' prevista l'attribuzione di un punteggio di
specifica rilevanza per la laurea in lingue e letterature  straniere,
conseguita con il superamento di almeno due esami in una delle lingue
straniere oggetto di insegnamento. 
  10. Le graduatorie dei concorsi per titoli sono  utilizzabili  sino
al loro esaurimento, nell'ordine in  cui  i  candidati  vi  risultino
compresi. 
  11. Le  graduatorie  dei  concorsi  per  titoli  sono  utilizzabili
soltanto  dopo   l'esaurimento   delle   corrispondenti   graduatorie
compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio  1988,
n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988,  n.
246, e dall'articolo 8- bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n.  323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426,  e
delle graduatorie provinciali di cui agli  articoli  43  e  44  della
legge 20 maggio 1982,  n.  270,  nonche'  di  eventuali  graduatorie,
ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed esami. 
  12. Nel caso di istituzione o modifica di classi di concorso  o  di
posti  di  insegnamento  nelle  scuole  ed  istituti  di   istruzione
secondaria di primo e secondo grado ed artistica, i concorsi per soli
titoli per l'accesso alle relative cattedre e posti di  insegnamento,
da indire ai sensi del presente articolo, sono  banditi  prima  della
scadenza triennale di cui al  comma  4  e,  comunque,  entro  novanta
giorni dalla predetta istituzione o modifica. 
  13. Il servizio in precedenza prestato per insegnamenti o attivita'
che vengono  compresi  nella  classe  di  concorso  o  nel  posto  di
insegnamento di cui al comma 12 e' valido sia ai fini dell'ammissione
sia ai fini della valutazione del punteggio  spettante  nei  relativi
concorsi per soli titoli. 
  14. La nomina in ruolo e' disposta dal provveditore agli studi  per
le cattedre ed i posti determinati ai sensi dell'articolo 399,  comma
2. 
  15.  Le  disposizioni  concernenti  l'anno  di  formazione  di  cui
all'articolo 440 si applicano anche al personale docente  immesso  in
ruolo mediante concorso per titoli. 
  16. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta  la  decadenza  dalla
graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata conferita. 
  17. Ai docenti nominati in ruolo, qualora siano  stati  ammessi  in
base al servizio  prestato  nelle  istituzioni  scolastiche  italiane
all'estero, si applica il disposto di cui all'articolo 18 della legge
25 agosto  1982,  n.  604,  circa  la  permanenza  all'estero  ed  il
compimento del periodo di  prova,  purche'  essi  siano  in  servizio
presso  le  predette  istituzioni  all'atto  del  conferimento  della
nomina. Il presente comma si applica ai vincitori  sia  dei  concorsi
per titoli ed esami sia dei concorsi per soli titoli. 
  18. Le norme di cui  al  presente  articolo  si  applicano,  con  i
necessari adattamenti, anche  al  personale  educativo  dei  convitti
nazionali, degli educandati  femminili  dello  Stato  e  delle  altre
istituzioni educative. 
 
          Note all'art. 401:
             -  L'art. 17 del D.L. n. 140/1988 convertito dalla legge
          4 luglio 1988, n. 246,  ha  previsto  apposite  graduatorie
          provinciali   per  la  graduale  immissione  in  ruolo  del
          personale docente e del personale  amministrativo,  tecnico
          ed  ausiliario  non  di  ruolo  in  possesso di determinati
          requisiti di servizio.
             - L'art. 8- bis del  D.L.  n.  323/1988  convertito  con
          modificazioni  nella  legge  6  ottobre  1988,  n.  426, ha
          trasformato  le  predette  graduatorie  da  provinciali  in
          nazionali.
             -  L'art.  43  della legge n. 270/1982, prevede apposite
          graduatorie  per  l'immissione  in  ruolo  di  docenti   di
          educazione  fisica  senza titolo, con determinati requisiti
          di servizio, i quali, riassunti in posizione non di  ruolo,
          abbiano  conseguito  il  titolo di studio in appositi corsi
          speciali organzzati dagli I.S.E.F. Il successivo art.    44
          prevede  apposite  graduatorie  di  docenti  di  educazione
          musicale, con determinati requisiti di servizio,  i  quali,
          riassunti  in  posizione  non  di ruolo, abbiano conseguito
          l'abilitazione in una sessione riservata di esami,  ovvero,
          se sprovvisti di diploma, lo abbiano conseguito in appositi
          corsi  speciali  organizzati  dai  conservatori di musica e
          abbiano poi aquisito la prescritta abilitazione.
             - L'art. 18 della legge n. 604/1982,  recante  revisione
          della  disciplina sulla destinazione del personale di ruolo
          dello  Stato  alle  istituzioni  scolastiche  e   culturali
          italiane funzionanti all'estero, cosi' recita:
             "Art.  18. - Il personale comunque nominato in ruolo per
          effetto del precedente titolo II rimane a prestare servizio
          all'estero e vi  effettua  il  periodo  di  prova.  Con  la
          medesima  decorrenza  dell'immissione  in ruolo il predetto
          personale e' colocato fuori ruolo. Allo stesso si applicano
          le vigenti disposizioni che regolano il servizio all'estero
          del personale  di  ruolo,  salvo  le  deroghe,  di  cui  ai
          successivi commi del presente articolo. Per il personale in
          servizio  presso  le  istituzioni  scolastiche  e culturali
          all'estero  il  Ministero  della  pubblica  istruzione,  di
          concerto con il Ministero degli affari esteri, promuove, in
          conformita'  con quanto previsto dal decreto del Presidente
          della Repubblica 31 maggio 1974, n.  419,  l'organizzazione
          di corsi di aggiornamento.
             Nel  caso  di  soppressione  di  posti o di riduzione di
          orario, l'utilizzazione del personale di cui al primo comma
          del  presente  articolo  e'  disposta,  per  corrispondenti
          funzioni,  in  altri  posti esistenti nel medesimo paese o,
          qualora cio' non sia possibile, in un paese limitrofo o  in
          un  paese  in  cui  sia richiesto l'uso della stessa lingue
          ovvero,  qualora  neppure  cio'  sia  possibile,   mediante
          restituzione   ai   ruoli  metropolitani.  Analogamente  si
          provvede nei confronti del personale messo  a  disposizione
          di  istituzioni scolastiche straniere in caso di cessazione
          del rapporto con tali istituzioni.
             Sino  al  compimento  del sesto anno dalla immissione in
          ruolo, il rientro del  predetto  personale  nel  territorio
          metropolitano  puo' essere disposto soltanto a domanda, nel
          limiti massimo del 10 per  cento  annuo  del  numero  delle
          unita'  di  personale  immesso  in  ruolo  per ciascuno dei
          gruppi distinti a seconda della  decorrenza  degli  effetti
          dell'immissione stessa.
             Ai  fini di cui al precedente terzo comma sono compilate
          apposite  graduatorie,  distinte  a  seconda  delle   varie
          categorie   di   aspiranti   al   rientro   nel  territorio
          metropolitano,  i  quali  sono  inseriti  in  esso  secondo
          l'anzianita'  di  servizio  nelle istituzioni scolastiche e
          culturali  italiane  all'estero,  comprese  le  istituzioni
          scolastiche  di  cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153. Dette
          graduatorie sono aggiornate ogni anno  fino  al  compimento
          del  sessennio  di  cui  al precedente comma, attraverso le
          necessarie modifiche dei punteggi attribuiti agli aspiranti
          gia' iscritti in esse e l'inserimento dei nuovi aspiranti.
             Il rientro nel territorio metropolitano e'  obbligatorio
          al  compimento  del settimo anno dalla immissione in ruolo,
          salva la facolta' per il Ministero degli affari  esteri  di
          disporre  la  proroga  della  permanenza all'estero per non
          oltre due anni,  in  caso  di  assoluta  impossibilita'  di
          sostituzione   del  personale  che  dovrebbe  rientrare  in
          Italia.
             Il  rientro  obbligatorio  e'  disposto  sulla  base  di
          apposite   graduatorie,  distinte  a  seconda  delle  varie
          categorie  di  personale  interessato,  nelle  quali   sono
          inseriti  tutti  coloro  che abbiano compiuto sette anni di
          servizio all'estero, secondo l'anzianita' di servizio nelle
          istituzioni scolastiche e  culturali  italiane  all'estero,
          compreso  le  istituzioni  scolastiche  di cui alla legge 3
          marzo 1971, n. 153.
             Il rientro e' disposto a partire da coloro i quali hanno
          maggiore anzianita' di servizio all'estero.
             Al personale  che,  al  compimento  dei  sette  anni  di
          servizio  all'estero, non abbia raggiunto il numero di anni
          richiesto dalle norme  vigenti  per  il  conseguimento  del
          trattamento  minimo  di pensione previsto per gli impiegati
          civili dello Stato,  e'  consentito  di  rimanere,  su  sua
          richiesta,  all'estero, fino al raggiungimento del predetto
          limite utile ai fini della pensione e, comunque, non  oltre
          5  anni.  Il  mantenimento  all'estero  e' subordinato alla
          presentazione,  da  parte  dell'interessato,  di   apposita
          domanda  con la quale egli chiede altresi' irrevocabilmente
          di essere  collocato  a  riposo  al  termine  del  predetto
          periodo.
             Sia  nel  caso  di  rientro  facoltativo sia nel caso di
          rientro obbligatorio, il personale puo' scegliere  la  sede
          di  servizio  nel territorio metropolitano in una provincia
          prescelta non vi siano  posti  disponibili,  l'assegnazione
          della sede avverra' nell'ambito regionale.
             La  nomina  e  la  conferma  in  ruolo sono disposte dal
          provveditore   agli   studi   della   provincia   prescelta
          dall'interessato.
             Le   competenti   autorita'   diplomatiche  o  consolari
          provvederanno a far pervenire al provveditore agli studi la
          necessaria certificazione.
             Ai fini della conferma in ruolo le competenti  autorita'
          diplomatiche   o  consolari  trasmetteranno  una  relazione
          redatta sulla base di elementi di valutazione  forniti  dal
          direttore o dal preside dell'istituzione presso la quale e'
          stato svolto il periodo di prova.
             Qualora  il  periodo  di  prova  sia stato svolto presso
          un'istituzione estera, gli elementi di valutazione  saranno
          forniti  da un direttore o preside appositamente incaricato
          dalla competente autorita' diplomatica o consolare".