Art. 404. Commissioni giudicatrici 1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla quarta. 2. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati, a seconda della competenza a curarne l'espletamento, dal sovrintendente scolastico regionale ovvero dal provveditore agli studi. Almeno un terzo dei componenti della Commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilita'. 3. Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi stessi. 4. Ai fini della nomina sono compilati elenchi distinti a seconda che trattasi di personale direttivo e docente della scuola in quiescenza, ovvero di personale che, contestualmente alla domanda di inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla facolta' di chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale esonero non intenda rinunciare; i nominativi sono tratti dagli elenchi, facendo piu' frequente ricorso, nell'ordine, al primo ed al secondo di essi. Il personale in quiescenza non deve aver superato il settantesimo anno di eta' al momento dell'inizio del concorso. Per il personale ispettivo e direttivo, gli elenchi sono compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale docente, dai consigli scolastici provinciali. 5. Per i professori universitari gli elenchi sono compilati dal Consiglio universitario nazionale. 6. Ai fini di cui all'articolo 400, comma 3, il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, criteri integrativi per la nomina delle commissioni giudicatrici, nonche' i requisiti professionali e culturali dei relativi componenti. Nella formazione delle predette commissioni e' assicurata la presenza di almeno un componente idoneo ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera oggetto della prova facoltativa, ricorrendo, ove necessario, alla nomina di membri aggregati, in possesso dei requisiti stabiliti con il predetto decreto. 7. Ove non sia possibile reperire tra gli insegnanti elementari componenti effettivi o aggregati in possesso dei requisiti di cui al comma 6, sono nominati membri aggregati insegnanti appartenenti a diversi ordini di scuola, secondo i criteri dettati dal decreto di cui al medesimo comma 6. 8. I membri aggregati per la lingua straniera svolgono le proprie funzioni limitatamente alla valutazione della relativa prova. 9. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le modalita' di formazione degli elenchi e di costituzione delle commissioni giudicatrici. 10. Modalita' analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse sono presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da una direttrice degli educandati femminili dello Stato, da un direttore delle scuole speciali statali, ovvero dal preside di un istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono composte da due istitutori o istitutrici o assistenti educatori con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo. 11. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni sono integrate, seguendo le medesime modalita' di scelta, con tre altri componenti, di cui uno puo' essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti. 12. In tal caso essi si costituiscono in sottocommissioni, alle quali e' preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta e' integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi' costituite. 13. Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio scolastico preposto allo svolgimento delle procedure concorsuali. 14. Le commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite secondo modalita' da definire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. 15. Fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, i compensi sono corrisposti in gettoni di presenza, di lire sessantacinquemila lorde ciascuno, per giornata di seduta, in relazione al numero delle giornate e per l'importo complessivo massimo rapportato al tempo assegnato per la conclusione della procedura concorsuale, secondo la tabella che segue. Per i concorsi per soli titoli i tempi di espletamento indicati nella predetta tabella sono ridotti ad un terzo rispetto a quelli previsti per i concorsi per titoli ed esami con una sola prova scritta. Non e' dovuto alcun compenso al personale direttivo e docente della scuola in attivita' che non rinunci all'esonero dagli obblighi di servizio che esso puo' ottenere per il periodo di svolgimento del concorso. Compensi dovuti ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre che rinuncino all'esonero al servizio Numero dei candidati: fino a 100; Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o piu'; Tempo e sedute assegnate (1): 30 g. - 26 sedute; 50 g. - 43 sedute; 70 g. - 61 sedute; Totale: 1.690.000; 2.795.000; 3.965.000. Numero dei candidati: da 101 a 200; Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o piu'; Tempo e sedute assegnate (1): 50 g.- 43 sedute; 75 g. - 62 sedute; 100 g. - 88 sedute; Totale: 2.795.000, 4.030.000, 5.720.000. Numero dei candidati: da 201 a 300; Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o piu'; Tempo e sedute assegnate (1): 74 g. - 62 sedute; 100 g. - 88 sedute; 150 g. - 130 sedute; Totale: 4.030.000, 5.720.000, 8.450.000. Numero dei candidati: da 301 a 400; Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o piu'; Tempo e sedute assegnate (1): 100 g. - 88 sedute; 150 g. - 130 sedute; 200 g. - 175 sedute; Totale: 5.720.000, 8.450.000, 11.375.000. Numero dei candidati: da 401 a 500; Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o piu'; Tempo e sedute assegnate (1): 150 g. - 130 sedute; 200 g. - 175 sedute, 240 g. - 208 sedute; Totale: 8.450.000, 11.375.000, 13.520.000. ------------ (1) Non comprende i venti giorni necessari per dare comunicazione ai candidati della lora ammissione alle eventuali prove pratiche e a quelle orali. 16. Qualora il concorso si concluda oltre il tempo massimo assegnato, l'importo complessivo dei gettoni di presenza, determinato in base al totale delle giornate in cui vi sono state sedute, e' ridotto al cinquanta per cento. Nei confronti dei componenti che si dimettano dall'incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti loro attribuibili e' operata un'uguale riduzione sull'importo calcolato in base al numero delle giornate in cui essi hanno effettivamente partecipato alle sedute.
Nota all'art. 404: - Il D.Lgs. n. 29/1993 concerne la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; il suo art. 45 stabilisce le nuove forme di contrattazione collettiva per i vari comparti del pubblico impiego.