Art. 406. Esclusione 1. L'esclusione dal concorso e' disposta per difetto dei requisiti o per intempestivita' della domanda o di documenti la cui presentazione sia richiesta dal bando a pena di decadenza. 2. L'esclusione e' disposta dall'organo che cura lo svolgimento del concorso con provvedimento motivato di cui e' data comunicazione all'interessato.