(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 481)
                              Art. 481. 
              (Cessazione dell'efficacia del precetto). 
 
  Il precetto diventa inefficace, se nel termine  di  novanta  giorni
dalla sua notificazione non e' iniziata l'esecuzione. 
 
  Se contro il precetto e' proposta opposizione,  il  termine  rimane
sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627.