(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 459)
                 Art. 459. (Art. 78 del Testo Unico) 

 
                        PRESCRIZIONI GENERALI 

 
  L'equipaggiamento elettrico dei veicoli destinati al  trasporto  di
merci pericolose deve essere in ottime condizioni di  manutenzione  e
soddisfare alle prescrizioni seguenti: 
  - le sezioni dei  conduttori  devono  essere  tali  che  non  possa
prodursi riscaldamento anormale; - i circuiti devono essere  protetti
contro l'eccesso di corrente con fusibili o disgiuntori automatici; 
  - i conduttori elettrici devono essere sufficientemente isolati; 
  - i generatori, gli accumulatori e tutte le macchine elettriche, le
installazioni di regolazione, gli interruttori e  gli  apparecchi  di
sicurezza (quali interruttori  di  circuito,  fusibili,  interruttori
autoinatici e simili) devono essere convenientemente protetti  contro
i corto-circuiti nel caso di urti o di deformazione. 
  I dispositivi elettrici suddetti devono essere lontani  dal  carico
pericoloso.