Art. 461 (Art. 78 del Testo Unico) PRESCRIZIONI PER L'EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO NELLO SPAZIO RISERVATO AL CARICO Le materie e oggetti delle classi 1-a), 1-b), 1-c): - i gas infiammabili della classe I-d) enumerati all'atticolo precedente, nonche' l'acetilene disciolta (13°); - le materie della classe I-e); - le materie liquide infiammabili del 1°, 2° e 3°, nonche' l'aldeide acetica, l'acetone e le miscele di acetone del 5° della classe III-a); - le materie solide infiammabili dal 3° all'8° della classe III-b) - le materie comburenti della classe III-c); - le materie corrosive del 1°-c) 2 e 1°-f) 3 della classe V non possono essere trasportate in veicoli sui quali lo spazio riservato al carico comporti un equipaggiamento elettrico che non soddisfi le seguenti esigenze: a) tutti i conduttori che si trovano dietro la parete posteriore della cabina, salvo che si tratti di cavi sotto piombo o di condutture analoghe ai cavi, protette da involucro metallico senza saldatore e inossidabile, devono essere sistemati dentro tubi metallici stagni; b) l'apparecchiatura elettrica (interruttori, porta lampade e simili) sistemata all'interno della Cassa del veicolo deve essere impermeabile ai gas o sistemata dentro dispositivi antideflagranti; c) le lampade che si trovino dietro la parete posteriore della cabina devono avere le aperture di ingresso dei conduttori stagno ed essere munite di un vetro protettore resistente a chiusura stagna. Se le lampade noti sono fissate in cavita' delle pareti o del tetto che le proteggano contro ogni guasto meccanico, devono essere protette da un solido paniere o da una griglia di protezione.