(CODICE CIVILE-art. 634)
                              Art. 634. 
 
                (Condizioni impossibili o illecite). 
 
  Nelle disposizioni testamentarie  si  considerano  non  apposte  le
condizioni  impossibili  e  quelle  contrarie  a  norme   imperative,
all'ordine pubblico o al buon  costume,  salvo  quanto  e'  stabilito
dall'art. 626.