(CODICE CIVILE-art. 636)
                              Art. 636. 
 
                         (Divieto di nozze). 
 
  E' illecita la  condizione  che  impedisce  le  prime  nozze  o  le
ulteriori. 
 
  Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso,  di  abitazione  o  di
pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo
del celibato o della vedovanza,  non  puo'  goderne  che  durante  il
celibato o la vedovanza.