(CODICE CIVILE-art. 640)
                              Art. 640. 
 
(Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione  sospensiva  o  a
                              termine). 
 
  Se a taluno e' lasciato un legato  sotto  condizione  sospensiva  o
dopo un certo tempo, l'onerato puo' essere costretto  a  dare  idonea
garanzia al legatario, salvo  che  il  testatore  abbia  diversamente
disposto. 
 
  La garanzia puo' essere imposta anche al legatario quando il legato
e' a termine finale.