(CODICE CIVILE-art. 641)
                              Art. 641. 
 
(Amministrazione in  caso  di  condizione  sospensiva  o  di  mancata
                      prestazione di garanzia). 
 
  Qualora l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva,  finche'
questa condizione non si verifica o non e' certo che non si puo' piu'
verificare, e' dato all'eredita' un amministratore. 
 
  Vale la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o  il  legatario
non adempie l'obbligo  di  prestare  la  garanzia  prevista  dai  due
articoli precedenti.