Art. 643. (Amministrazione in caso di eredi nascituri). Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredita' e' una persona diversa. Se e' chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e, in mancanza di questo, alla madre.