(CODICE CIVILE-art. 643)
                              Art. 643. 
 
            (Amministrazione in caso di eredi nascituri). 
 
  Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche  nel
caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di  una
determinata persona vivente. A questa spetta  la  rappresentanza  del
nascituro, per la tutela dei suoi diritti  successori,  anche  quando
l'amministratore dell'eredita' e' una persona diversa. 
 
  Se e' chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al  padre  e,
in mancanza di questo, alla madre.