(CODICE CIVILE-art. 645)
                              Art. 645. 
 
         (Condizione sospensiva potestativa senza termine). 
 
  Se la condizione apposta all'istituzione di erede o  al  legato  e'
sospensiva  potestativa  e   non   e'   indicato   il   termine   per
l'adempimento, gli interessati possono adire l'autorita'  giudiziaria
perche' fissi questo termine.