(CODICE CIVILE-art. 646)
                              Art. 646. 
 
                 (Retroattivita' della condizione). 
 
  L'adempimento della condizione ha effetto retroattivo; ma l'erede o
il legatario, nel caso di condizione  risolutiva,  non  e'  tenuto  a
restituire i frutti se non dal giorno in  cui  la  condizione  si  e'
verificata. L'azione per la restituzione dei frutti si  prescrive  in
cinque anni.