(CODICE CIVILE-art. 647)
                              Art. 647. 
 
                              (Onere). 
 
  Tanto all'istituzione di erede quanto al legato puo' essere apposto
un onere. 
 
  Se  il  testatore  non  ha   diversamente   disposto,   l'autorita'
giudiziaria,  qualora  ne  ravvisi   l'opportunita',   puo'   imporre
all'erede o al legatario gravato dall'onere una cauzione. 
 
  L'onere impossibile o illecito  si  considera  non  apposto;  rende
tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito  il  solo  motivo
determinante.