Art. 240. 
Decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione 
 
  1. L'impresa di assicurazione decade dall'autorizzazione quando: 
    a) non da' inizio all'attivita' entro i primi dodici mesi; 
    b) rinuncia espressamente all'autorizzazione; 
    c) non esercita l'attivita' per un periodo superiore a sei mesi; 
    d)  trasferisce  l'intero  portafoglio  ad   altra   impresa   di
assicurazione; 
    e) si verifica una causa di scioglimento della societa'. 
  Qualora l'impresa non abbia dato inizio all'attivita' entro i primi
dodici mesi ovvero non abbia esercitato  la  stessa  per  un  periodo
superiore a sei  mesi,  in  presenza  di  giustificati  motivi  e  su
richiesta  dell'impresa  interessata,  l'ISVAP  puo'  consentire   un
limitato periodo di proroga non superiore a sei mesi. 
  2. Se l'inattivita', la rinuncia  o  la  cessazione  dell'attivita'
riguardano  soltanto  alcuni  dei  rami  per  i  quali  l'impresa  di
assicurazione   e'   stata   autorizzata,   la   decadenza   concerne
esclusivamente tali rami. 
  3. L'ISVAP accerta, con provvedimento pubblicato nel Bollettino, la
decadenza dall'autorizzazione e, nel caso riguardi il  complesso  dei
rami esercitati, dispone la cancellazione dall'albo delle imprese  di
assicurazione e di riassicurazione. Il  provvedimento  e'  comunicato
dall'ISVAP alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri. 
  4. L'impresa di assicurazione limita l'attivita' alla gestione  dei
contratti in corso e  non  assume  nuovi  affari  a  far  data  dalla
pubblicazione   del   provvedimento   di   decadenza.   La   medesima
disposizione si applica nel caso di decadenza limitata ad uno o  piu'
rami di attivita'. 
  5.  Le  clausole  di  tacito  rinnovo  perdono  efficacia  con   la
pubblicazione del provvedimento di decadenza. Nei contratti che hanno
durata superiore  all'anno  il  contraente  puo'  recedere,  mediante
comunicazione scritta all'impresa, con effetto dalla  scadenza  della
prima annualita' successiva alla pubblicazione del  provvedimento  di
decadenza. 
  6. Se la  decadenza  dall'autorizzazione  consegue  al  verificarsi
delle situazioni di cui al comma 1, lettere b), c)  ed  e),  l'ISVAP,
quando ricorrono le condizioni previste all'articolo 245, non  adotta
il provvedimento di decadenza e propone al Ministro  delle  attivita'
produttive la revoca dell'autorizzazione  e  la  liquidazione  coatta
amministrativa dell'impresa di assicurazione. 
  7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  anche
all'impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo  e
che e' autorizzata ad operare nel territorio della Repubblica con una
sede secondaria. Quando l'autorita' di vigilanza dello Stato terzo ha
adottato un provvedimento di decadenza nei confronti dell'impresa  di
assicurazione, analogo provvedimento e' adottato nei confronti  della
sede secondaria.