Art. 241. 
 
        Liquidazione ordinaria dell'impresa di assicurazione 
 
  1. L'impresa di assicurazione informa tempestivamente  l'ISVAP  del
verificarsi di una causa di  scioglimento  della  societa'.  L'ISVAP,
verificata  la  sussistenza  dei  presupposti  per  la   liquidazione
ordinaria nei casi previsti all'articolo 240, comma 1,  approva,  con
il  provvedimento  di  decadenza  dall'autorizzazione  o  con   altro
successivo, la  nomina  dei  liquidatori  prima  dell'iscrizione  nel
registro delle imprese degli atti  che  deliberano  o  dichiarano  lo
scioglimento della societa'. Non si puo' dar corso all'iscrizione nel
registro delle imprese degli atti  che  deliberano  o  dichiarano  lo
scioglimento della societa' se non consti l'accertamento  di  cui  al
presente comma. 
  2. I liquidatori devono possedere i requisiti di onorabilita' e  di
professionalita' prescritti con il  regolamento  del  Ministro  delle
attivita' produttive  di  cui  all'articolo  76.  Qualora  perdano  i
relativi  requisiti,  i  liquidatori  decadono   dalla   carica.   Se
l'assemblea non provvede alla loro sostituzione entro  trenta  giorni
dalla conoscenza del  sopravvenuto  difetto  dei  requisiti,  l'ISVAP
propone  al  Ministro  delle  attivita'  produttive  l'adozione   del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. 
  3. La liquidazione si svolge secondo le norme stabilite dal  codice
civile, ferme restando le disposizioni in materia di riserve tecniche
e di attivita' a copertura previste nel  titolo  III.  I  liquidatori
trasmettono  all'ISVAP  il  bilancio  annuale  redatto   secondo   le
disposizioni previste nel titolo VIII. L'impresa rimane soggetta alla
vigilanza dell'ISVAP  sino  alla  cancellazione  della  societa'  dal
registro delle imprese. 
  4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 245, se la procedura
di liquidazione non si  svolge  con  regolarita'  o  con  speditezza,
l'ISVAP, con provvedimento pubblicato sul Bollettino,  puo'  disporre
la sostituzione dei liquidatori, nonche' dei componenti degli  organi
di controllo. La sostituzione degli organi non comporta il  mutamento
della procedura di liquidazione. 
  5.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  anche
all'impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo  e
che e' autorizzata ad operare in stabilimento  nel  territorio  della
Repubblica, fermo restando che l'efficacia dei provvedimenti adottati
e' limitata alla medesima sede secondaria.