Art. 242. 
 
 Revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione 
 
  1. L'autorizzazione e' revocata quando l'impresa di assicurazione: 
    a) non  si  attiene,  nell'esercizio  dell'attivita',  ai  limiti
imposti nel provvedimento di autorizzazione o previsti nel  programma
di attivita'; 
    b) non soddisfa piu' alle  condizioni  di  accesso  all'attivita'
assicurativa; 
    c) e' gravemente  inadempiente  alle  disposizioni  del  presente
codice; 
    d) non ha  realizzato,  entro  i  termini  stabiliti,  le  misure
previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento ovvero
non ha realizzato entro i termini stabiliti,  nel  caso  in  cui  sia
soggetta a vigilanza supplementare, le misure previste dal  piano  di
intervento; 
    e) viene assoggettata a liquidazione coatta ovvero e'  dichiarato
lo stato di insolvenza dall'autorita' giudiziaria. 
  2. L'autorizzazione all'esercizio del  ramo  della  responsabilita'
civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore  e
dei natanti, fermo quanto previsto al comma 1, e'  altresi'  revocata
nel caso di ripetuto o sistematico rifiuto od elusione all'obbligo  a
contrarre, di cui all'articolo 132, comma 1, o nel caso di ripetuta o
sistematica  violazione  delle  disposizioni   sulle   procedure   di
liquidazione dei sinistri di cui agli articoli 148 e 149. 
  3. La revoca puo' riguardare tutti i rami  esercitati  dall'impresa
di assicurazione o solo alcuni di essi. Si applicano le  disposizioni
di cui all'articolo 240, commi 4 e 5. 
  4. La  revoca  dell'autorizzazione  e'  disposta  con  decreto  del
Ministro delle attivita' produttive, su proposta  dell'ISVAP.  Se  la
revoca riguarda tutti i rami esercitati, l'impresa e' contestualmente
posta in liquidazione coatta con il medesimo provvedimento e  l'ISVAP
ne dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione.
Il Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP,  puo'
tuttavia consentire che l'impresa si ponga in liquidazione ordinaria,
entro un termine perentorio, quando il provvedimento  di  revoca  sia
stato adottato per i motivi indicati al comma 1, lettere a) e b). 
  5. Il Ministro delle attivita' produttive, su proposta  dell'ISVAP,
dispone inoltre la liquidazione coatta se l'impresa di assicurazione,
nel  caso  di  revoca  limitata  ad  alcuni  rami,  non  osserva   le
disposizioni di cui all'articolo 240, commi 4 e 5, ovvero  quando  la
deliberazione di scioglimento e la nomina dei  liquidatori  non  sono
iscritte nel registro delle imprese nel termine  assegnato  ai  sensi
del comma 4. 
  6.  I  decreti  del  Ministro  delle  attivita'   produttive   sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono riprodotti nel Bollettino e
sono comunicati dall'ISVAP alle autorita' di  vigilanza  degli  altri
Stati membri.