Art. 242. Revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione 1. L'autorizzazione e' revocata quando l'impresa di assicurazione: a) non si attiene, nell'esercizio dell'attivita', ai limiti imposti nel provvedimento di autorizzazione o previsti nel programma di attivita'; b) non soddisfa piu' alle condizioni di accesso all'attivita' assicurativa; c) e' gravemente inadempiente alle disposizioni del presente codice; d) non ha realizzato, entro i termini stabiliti, le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento ovvero non ha realizzato entro i termini stabiliti, nel caso in cui sia soggetta a vigilanza supplementare, le misure previste dal piano di intervento; e) viene assoggettata a liquidazione coatta ovvero e' dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorita' giudiziaria. 2. L'autorizzazione all'esercizio del ramo della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, fermo quanto previsto al comma 1, e' altresi' revocata nel caso di ripetuto o sistematico rifiuto od elusione all'obbligo a contrarre, di cui all'articolo 132, comma 1, o nel caso di ripetuta o sistematica violazione delle disposizioni sulle procedure di liquidazione dei sinistri di cui agli articoli 148 e 149. 3. La revoca puo' riguardare tutti i rami esercitati dall'impresa di assicurazione o solo alcuni di essi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 240, commi 4 e 5. 4. La revoca dell'autorizzazione e' disposta con decreto del Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP. Se la revoca riguarda tutti i rami esercitati, l'impresa e' contestualmente posta in liquidazione coatta con il medesimo provvedimento e l'ISVAP ne dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione. Il Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP, puo' tuttavia consentire che l'impresa si ponga in liquidazione ordinaria, entro un termine perentorio, quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati al comma 1, lettere a) e b). 5. Il Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP, dispone inoltre la liquidazione coatta se l'impresa di assicurazione, nel caso di revoca limitata ad alcuni rami, non osserva le disposizioni di cui all'articolo 240, commi 4 e 5, ovvero quando la deliberazione di scioglimento e la nomina dei liquidatori non sono iscritte nel registro delle imprese nel termine assegnato ai sensi del comma 4. 6. I decreti del Ministro delle attivita' produttive sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono riprodotti nel Bollettino e sono comunicati dall'ISVAP alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri.