Art. 243. 
 
Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa di  assicurazione
                         di uno Stato terzo 
 
  1.  La  revoca  dell'autorizzazione,  rilasciata   all'impresa   di
assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo  per  l'attivita'
della sede secondaria nel territorio della Repubblica,  e'  disposta,
in conformita' a quanto previsto dall'articolo 264, comma 1, nei casi
e con le modalita' e per gli effetti di cui all'articolo 242. 
  2. La revoca e' altresi' disposta quando l'autorita'  di  vigilanza
dello  Stato  terzo  ha  adottato  nei  confronti   dell'impresa   un
provvedimento  di  revoca  dell'autorizzazione  all'esercizio   delle
attivita' assicurative nei rami vita o nei rami danni  ovvero  quando
le  autorita'  dello  Stato  membro  che  controllano  lo  stato   di
solvibilita' dell'impresa medesima per il complesso delle  operazioni
da essa effettuate nel territorio dell'Unione europea hanno  adottato
analogo provvedimento per deficienze nella costituzione  del  margine
di solvibilita' e della quota di  garanzia.  Nei  casi  previsti  dal
presente comma la revoca  e'  disposta  per  il  complesso  dei  rami
esercitati. 
  3. La revoca puo' altresi' essere disposta quando le  autorita'  di
vigilanza dello Stato  nel  quale  l'impresa  ha  sede  legale  hanno
operato in violazione della condizione di parita' e  reciprocita'  di
trattamento riservata alle  imprese  di  assicurazione  italiane  ivi
operanti,  ovvero  quando  le  medesime   autorita'   hanno   imposto
restrizioni alla libera disponibilita' dei beni posseduti  in  Italia
dall'impresa  o  hanno  ostacolato  il  trasferimento  dei   capitali
necessari all'impresa  di  assicurazione  per  il  normale  esercizio
dell'attivita' nel territorio della Repubblica. 
  4.  L'ISVAP  puo'  tuttavia  consentire  che  l'impresa  ponga   in
liquidazione  ordinaria,  entro  un  termine  perentorio,   la   sede
secondaria nel territorio della Repubblica quando il provvedimento di
revoca e' adottato per i motivi  indicati  al  comma  precedente.  Il
Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP,  dispone
inoltre la liquidazione coatta della sede secondaria quando la nomina
dei liquidatori non  e'  iscritta  nel  registro  delle  imprese  nel
termine assegnato.