Art. 244. 
 
Decadenza e  revoca  dell'autorizzazione  rilasciata  all'impresa  di
                           riassicurazione 
 
  1.  La  decadenza  dall'autorizzazione  rilasciata  all'impresa  di
riassicurazione e' disposta  nei  casi  previsti  dall'articolo  240,
comma 1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 240, commi
2, 3, 4, 5 e 6, e 241, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi i rinvii  come
riferiti   alla   corrispondente   disciplina   delle   imprese    di
riassicurazione. 
  2.  La  revoca  dell'autorizzazione   rilasciata   all'impresa   di
riassicurazione e' disposta  nei  casi  previsti  dall'articolo  242,
comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 242,  commi
3, 4, 5 e 6, intendendosi i rinvii come riferiti alla  corrispondente
disciplina delle imprese di riassicurazione. 
  3.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  anche
all'impresa di riassicurazione che ha sede legale in un  altro  Stato
membro o in uno Stato terzo  e  che  e'  autorizzata  ad  operare  in
stabilimento nel territorio  della  Repubblica,  fermo  restando  che
l'efficacia dei provvedimenti adottati e' limitata alla medesima sede
secondaria.  Quando  l'autorita'   di   vigilanza   dell'impresa   di
riassicurazione   ha   disposto   la   decadenza    o    la    revoca
dell'autorizzazione  all'esercizio  delle  attivita'  riassicurative,
analogo  provvedimento  e'  adottato   nei   confronti   della   sede
secondaria.