Art. 471 Sanzioni penali 1. Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula un capo al fine di impedire la precettazione o la requisizione, e' punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa: a) da euro 13,00 a euro 52,00 se trattasi di bicicletta semplice o a motore; b) da euro 26,00 a euro 129,00, se trattasi di cavalli, muli e altri quadrupedi da soma o da tiro e loro bardature o di veicoli a trazione animale; c) da euro 129,00 a euro 646,00, se trattasi di veicoli a motore, a trazione meccanica, di trattrici e locomotive stradali, di rimorchi di ogni tipo, di natanti adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune con la rispettiva attrezzatura. 2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche a chiunque senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di precettazione o di requisizione dato dall'autorita' competente, o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione. 3. Se i fatti previsti nei commi 1 e 2 sono commessi per colpa, si applicano le multe di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 ridotte di tre quinti. 4. Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, chiunque, per sottrarre, in tutto o in parte, alla precettazione o alla requisizione, capi che possono formarne oggetto presenta documenti contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1. 5. Chiunque, allo scopo di cui al comma 4, fornisce alle autorita' competenti indicazioni mendaci, e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, ridotta di due quinti. 6. Se i fatti di cui al comma 5 sono commessi per colpa, si applica la multa di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, ridotta di quattro quinti. 7. Tutte le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate se i reati sono commessi durante lo stato di guerra. 8. Se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, consegna il capo, la pena e' diminuita di un terzo. 9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 non si applicano, se i fatti da esse previsti costituiscono un reato piu' grave.