Art. 471
                           Sanzioni penali

1. Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula un capo al
fine di impedire la precettazione o la requisizione, e' punito con la
reclusione da uno a quindici mesi e con la multa:
a)  da euro 13,00 a euro 52,00 se trattasi di bicicletta semplice o a
motore;
b)  da euro 26,00 a euro 129,00, se trattasi di cavalli, muli e altri
quadrupedi da soma o da tiro e loro bardature o di veicoli a trazione
animale;
c)  da  euro 129,00 a euro 646,00, se trattasi di veicoli a motore, a
trazione  meccanica,  di trattrici e locomotive stradali, di rimorchi
di  ogni tipo, di natanti adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e
lagune con la rispettiva attrezzatura.
2.  Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche a chiunque senza
giustificato  motivo,  non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine
di  precettazione o di requisizione dato dall'autorita' competente, o
comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione.
3.  Se  i  fatti previsti nei commi 1 e 2 sono commessi per colpa, si
applicano  le  multe  di  cui  alle  lettere  a), b) e c) del comma 1
ridotte di tre quinti.
4.  Fuori  dai  casi  previsti  dai  commi  precedenti, chiunque, per
sottrarre,   in   tutto   o  in  parte,  alla  precettazione  o  alla
requisizione,  capi  che  possono formarne oggetto presenta documenti
contraffatti  o  alterati,  e'  punito  con  la  reclusione  da uno a
quindici  mesi  e  con  la  multa di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1.
5.  Chiunque,  allo  scopo di cui al comma 4, fornisce alle autorita'
competenti  indicazioni  mendaci,  e' punito con la reclusione fino a
sei  mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1,
ridotta di due quinti.
6.  Se  i fatti di cui al comma 5 sono commessi per colpa, si applica
la  multa  di  cui  alle  lettere a), b) e c) del comma 1, ridotta di
quattro quinti.
7.  Tutte le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate se
i reati sono commessi durante lo stato di guerra.
8. Se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, consegna il
capo, la pena e' diminuita di un terzo.
9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 non si applicano, se i fatti da
esse previsti costituiscono un reato piu' grave.