Art. 579 
 
                   Idoneita' al servizio militare 
 
1.  Sono  idonei  al  servizio  militare  i  soggetti   in   possesso
dell'efficienza  psico-fisica  che  ne   consente   l'impiego   negli
incarichi  relativi  al  grado,  alla  qualifica  e   al   ruolo   di
appartenenza. 
2. Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento nelle  Forze
armate possono  essere  richiesti,  in  relazione  alle  esigenze  di
impiego, specifici requisiti psico-fisici, da indicare nei  bandi  di
concorso. 
3. Non sono comunque idonei al servizio militare i  soggetti  affetti
dalle  imperfezioni  e  infermita'  previste  dall'articolo  582.  Il
giudizio di inidoneita' permanente e' emesso  immediatamente  per  le
imperfezioni gravi e le infermita' croniche  ovvero  al  termine  del
periodo massimo di inidoneita' temporanea concedibile per quelle che,
ritenute presumibilmente sanabili, permangono oltre  tale  periodo  e
altresi'  per  le  infermita'  suscettibili  di  aggravamento  o   di
successioni morbose a causa dei disagi  connessi  con  l'espletamento
del servizio.