Art. 580

          Accertamento dell'idoneita' al servizio militare

  1. L'accertamento dell'idoneita' al servizio militare e' effettuato
mediante   visite   mediche   generali   e   specialistiche  e  prove
fisio-psico-attitudinali, esclusivamente a cura dei competenti organi
sanitari militari.
  2.  Lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo  impedimento
all'accertamento.
  3.  L'accertamento  nei  riguardi  dei candidati che partecipano ai
concorsi  per  il reclutamento nelle Forze armate e' effettuato entro
il  termine  stabilito  dal  bando  di concorso in relazione ai tempi
necessari per la definizione della graduatoria.
  4.  Con  decreto del Direttore generale della sanita' militare sono
emanate   le  direttive  tecniche  riguardanti  l'accertamento  delle
imperfezioni  e  infermita'  di  cui  all'articolo  579, comma 3, e i
criteri  per  delineare  il  profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare.