Art. 336.
                        (Incarichi ispettivi)

  Per le ispezioni sia presso gli uffici centrali che periferici, sia
presso  gli  enti  vigilati,  il  ministro  si avvale degli impiegati
dell'amministrazione  centrale,  degli  ispettori  del  lavoro e, ove
occorra, degli impiegati degli uffici periferici.
  Per  le  ispezioni  presso gli uffici dell'Ispettorato del lavoro e
degli   uffici   del   lavoro  ove  non  siano  incaricati  impiegati
dell'amministrazione   centrale,   si   provvede  con  impiegati  dei
rispettivi ruoli periferici.