Art. 407. 
                              Concorsi 
 
  1. I concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale
direttivo sono indetti distintamente per tipi e gradi di scuole e per
tipi di istituzioni educative, ogni tre anni. 
  2. Le graduatorie dei concorsi hanno validita' triennale. 
  3. I posti da mettere a concorso sono determinati in  relazione  al
numero  dei  posti  che  si  prevede  siano  vacanti  e   disponibili
all'inizio di ciascuno dei tre anni indicati  nel  bando.  Le  nomine
sono disposte nei limiti dei  posti  vacanti  dopo  le  riduzioni  di
organico conseguenti ad eventuali soppressioni;  esse  non  sono,  in
ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda  la  soppressione
nell'anno scolastico successivo.