Art. 408. 
                       Requisiti di ammissione 
 
  1. Ai concorsi  possono  partecipare  i  docenti  ed  il  personale
educativo, forniti di laurea, che appartengono ai ruoli  del  tipo  e
grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto  direttivo
e che abbiano maturato, dopo la nomina  nei  ruoli,  un  servizio  di
almeno cinque anni effettivamente prestato. 
  2.  Ai  fini  dell'ammissione  ai  concorsi  direttivi,   sono   da
considerare equiparati  agli  appartenenti  ai  ruoli  del  personale
docente del tipo di scuola cui si riferiscono  i  concorsi  medesimi,
coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino  titolo
alla restituzione a detti ruoli. 
  3. Fermo restando il  requisito  dell'anzianita'  di  servizio,  si
osservano, per l'accesso ai posti direttivi di ciascun tipo  e  grado
di scuola e di istituzione educativa, le particolari norme di cui  ai
successivi articoli.