Art. 409. 
                 Scuola materna e scuola elementare 
 
  1. Ai concorsi a posti di direttore didattico di scuola  elementare
sono ammessi i docenti delle scuole materne ed elementari forniti  di
una delle lauree che saranno determinate dal bando, o di  diploma  di
abilitazione alla vigilanza scolastica.