Art. 410. Scuola media 1. Ai concorsi a posti di preside della scuola media sono ammessi: a) i docenti di ruolo della scuola media forniti di qualsiasi laurea, nonche' i docenti di ruolo di educazione fisica laureati; b) i docenti laureati di ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte, nonche' i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre di scuola media abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi.