Art. 410. 
                            Scuola media 
 
 1. Ai concorsi a posti di preside della scuola media sono ammessi: 
    a) i docenti di ruolo della scuola  media  forniti  di  qualsiasi
laurea, nonche' i docenti di ruolo di educazione fisica laureati; 
    b) i docenti laureati  di  ruolo  nelle  scuole  ed  istituti  di
istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici  e  negli
istituti d'arte,  nonche'  i  vice  rettori  aggiunti  del  ruolo  ad
esaurimento, che nelle prove d'esame di un  concorso  a  cattedre  di
scuola media abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi.