Art. 411. 
                     Scuole secondarie superiori 
 
  1. Ai concorsi a posti di  preside  di  liceo  classico,  di  liceo
scientifico,  di  istituto  magistrale,  di  istituti  tecnici  e  di
istituti professionali, esclusi  quelli  di  cui  al  comma  3,  sono
ammessi i docenti laureati appartenenti ai ruoli del tipo di scuola o
di istituto cui si riferisce il posto direttivo,  nonche'  i  docenti
laureati che  abbiano  titolo  al  trasferimento  o  al  passaggio  a
cattedre di insegnamento  del  tipo  di  scuola  o  istituto  cui  si
riferisce il posto direttivo. 
  2. Ai medesimi concorsi sono altresi' ammessi i  presidi  di  ruolo
della scuola media, i vice rettori dei Convitti nazionali e  le  vice
direttrici degli educandati femminili dello Stato,  che  nelle  prove
d'esame di un concorso a cattedre del tipo di istituto o scuola,  cui
si riferisce il concorso direttivo, abbiano riportato la votazione di
almeno 7 decimi. 
  3. Ai concorsi a posti di preside degli  istituti  tecnici  agrari,
industriali  e   nautici   e   degli   istituti   professionali   per
l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato  e  per  le  attivita'
marinare sono ammessi i docenti appartenenti ai ruoli dei  rispettivi
tipi  di  istituto  forniti  di  una  delle  lauree   richieste   per
l'ammissione  ai  concorsi  a  cattedre  di  materie  tecniche  degli
istituti stessi. 
  4. I docenti di materie non  tecniche  degli  istituti  di  cui  al
precedente comma, sono ammessi  a  concorsi  indicati  nel  comma  1,
purche' abbiano titolo al passaggio a cattedre di insegnamento  degli
istituti e scuole ivi indicate.