Art. 414. 
                      Commissioni giudicatrici 
 
  1. Le commissioni dei concorsi per il  reclutamento  del  personale
direttivo sono nominate con decreto del direttore generale o capo del
servizio centrale competente e sono composte da: 
    a) un docente universitario, con funzione di presidente; 
    b) un ispettore tecnico del contingente relativo  al  settore  di
scuola cui si riferisce il concorso; 
    c) due direttori didattici, presidi, rettori o  direttrici  delle
scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso; 
    d) un funzionario dell'amministrazione della pubblica  istruzione
con qualifica di dirigente. 
  2. I membri di cui alle lettere a) e c) sono scelti tra  i  docenti
universitari ed il personale direttivo che abbia superato il  periodo
di prova, compresi in appositi elenchi. 
  3. Almeno un terzo dei componenti della commissione deve essere  di
sesso femminile, salvo motivata impossibilita'. 
  4. Gli elenchi sono compilati,  per  i  docenti  universitari,  dal
Consiglio universitario nazionale; per il  personale  direttivo,  dal
Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 
  5. L'inclusione negli elenchi e' effettuata a domanda sulla base di
specifici  requisiti  culturali,   professionali   e   di   servizio,
determinati  dal  Ministro  della  pubblica  istruzione,  sentite  le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative  nel  comparto.
Possono presentare domanda anche coloro i quali siano stati collocati
a riposo da non piu' di tre anni. 
  6. Gli elenchi proposti  sono  aggiornati  ogni  quattro  anni.  Le
persone che abbiano  fatto  parte  di  commissioni  giudicatrici  non
possono essere nominate nel quadriennio successivo. 
  7.  Qualora  manchino  le  proposte  e  non   si   sia   provveduto
tempestivamente  alle  integrazioni,   l'organo   competente   nomina
direttamente i componenti le commissioni medesime. 
  8. Qualora il numero  dei  concorrenti  sia  superiore  a  500,  le
commissioni di cui al comma 1 sono  integrate,  secondo  le  medesime
modalita' di scelta, con altri cinque componenti per ogni  gruppo  di
500 o frazione di 500 concorrenti. 
  9. Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai  componenti
le commissioni  giudicatrici  previste  dal  presente  articolo  sono
corrisposti i compensi stabiliti dal predetto decreto del  Presidente
della Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata. Il
compenso al presidente e' determinato con  riferimento  ad  una  sola
sottocommissione con il maggior numero di candidati. 
 
          Nota all'art. 414:
             -  Il  D.P.R.  n.  5/1956  determina  i  compensi  per i
          componenti delle commissione e di altri  organi  collegiali
          operanti nelle amministrazioni statali.