Art. 415. 
                    Prove di esame e valutazione 
 
  1. I concorsi per il reclutamento del personale direttivo  constano
di una prova scritta e  di  una  prova  orale  dirette  ad  accertare
l'attitudine  e  la  capacita'  del  candidato  all'esercizio   della
funzione direttiva. 
  2. Le  commissioni  dispongono  di  100  punti,  dei  quali  40  da
assegnare alla prova scritta, 40 alla prova orale  e  20  ai  titoli.
Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti
28 su 40 assegnati alla prova scritta. 
  3. Nei concorsi a posti di preside  dei  licei  artistici  e  degli
istituti d'arte, le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 25
da assegnare alla prova scritta, 25 alla prova orale e 50 ai  titoli.
Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti
17,50 su 25 assegnati alla prova scritta. 
  4. Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti  che  hanno  riportato
almeno 56 degli 80 punti assegnati alle prove d'esame, con  non  meno
di punti 28 su 40 in ciascuna prova,  e,  nei  concorsi  a  posti  di
preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, almeno 35 dei 50
punti, con non meno di 17,50 su 25 in ciascuna prova. 
  5. La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalita'
formative e sociali della scuola, con particolare riguardo al tipo di
scuola o istituzione educativa cui si riferisce  il  concorso,  e  ai
mezzi  per  perseguirle;  la  prova  orale  verte  sugli  aspetti  di
carattere socio-culturale e pedagogico  dell'azione  direttiva  nella
scuola,   nonche'   sull'ordinamento   scolastico   e   la   relativa
legislazione. 
  6. La valutazione dei titoli viene effettuata solo per i  candidati
che abbiano superato la prova scritta e la prova orale. 
  7. Il disposto di cui al comma 6 si applica  anche  alle  procedure
concorsuali in atto alla data del 1› febbraio 1994, per le quali  non
si sia provveduto alla valutazione dei titoli. 
  8. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto  del  numero
di domande di partecipazione, puo' disporre, con  propria  ordinanza,
lo  svolgimento  della  prova   scritta   in   ambito   regionale   o
interregionale. In tal caso, il sovrintendente scolastico della  sede
ove ha luogo la prova scritta cura l'organizzazione delle  operazioni
relative allo svolgimento di tale prova.