Art. 417. 
                             Graduatorie 
 
  1. Le graduatorie dei concorsi a posti del personale direttivo sono
compilate  sulla  base  del   punteggio   risultante,   per   ciascun
concorrente, dalla somma dei voti riportati nelle prove  di  esame  e
dei punti assegnati per i titoli. 
  2. Nei casi di parita' di  punteggio  si  applicano  i  criteri  di
preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  3.  Oltre  al  punteggio  complessivo  deve  essere   distintamente
indicata per ogni concorrente la votazione di esame. 
  4.  Le  graduatorie  sono  approvate  con  decreto  del  competente
direttore generale o capo del servizio centrale e sono  utilizzabili,
nell'ordine in  cui  i  concorrenti  vi  risultino  inclusi,  per  il
conferimento dei soli  posti  messi  a  concorso,  esclusa  qualsiasi
riserva a favore di particolari categorie. 
 
          Nota all'art. 417:
             - Il D.P.R. n. 3/1957, ha  approvato  lo  statuto  degli
          impiegati  civili  dello Stato; il suo art. 5 stabilisce le
          preferenze nei casi di parita' di merito  nei  concorsi  di
          accesso agli impiegi statali.