Art. 758.
(Perdita dei requisiti di nazionalita').
Il proprietario di un aeromobile iscritto nei registri nazionali
deve entro otto giorni denunciare al ministro per l'aeronautica o, se
trattasi di aliante libratore, alla Reale unione nazionale
aeronautica, l'avvenuta iscrizione in un agistro straniero, nonche'
ogni altro fatto che importi la perdita dei requisiti di
nazionalita'.
L'autorita' che ha ricevuto la denuncia o che ha comunque avuto
conoscenza di uno dei fatti indicati nel prima comma, procede alla
pubblicazione, mediante affissione negli uffici della direzione
dell'aeroporto di abituale ricovero dell'aeromobile e inserzione nel
foglio degli annunzi legali, di un avviso col quale si invitano gli
interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti.
Quando nel detto termine non siano proposte opposizioni,
l'autorita', se sull'aeromobile non risultano iscritti diritti reali
o di garenzia, esegue la cancellazione dell'aeromobile dal registro
d'iscrizione.
In caso di opposizione, o se sull'aeromobile risultano iscritti
diritti reali o di garenzia, la cancellazione puo' essere effettuata
solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza
passata in giudicato, o i creditori siano stato soddisfatti o i
diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito
le provvidenze, disposte dall'autorita' aeronautica per le somme
dovute all'amministrazione, e dall'autorita' giudiziaria, su domanda
della parte piu' diligente, per la salvaguardia degli interessi dei
creditori. In caso contrario l'autorita' aeronautica promuove la
vendita giudiziale dell'aeromobile.