(Codice della navigazione-art. 758)
                              Art. 758. 
              (Perdita dei requisiti di nazionalita'). 
 
  Il proprietario di un aeromobile iscritto  nei  registri  nazionali
deve entro otto giorni denunciare al ministro per l'aeronautica o, se
trattasi  di  aliante  libratore,   alla   Reale   unione   nazionale
aeronautica, l'avvenuta iscrizione in un agistro  straniero,  nonche'
ogni  altro  fatto  che  importi  la   perdita   dei   requisiti   di
nazionalita'. 
 
  L'autorita' che ha ricevuto la denuncia o  che  ha  comunque  avuto
conoscenza di uno dei fatti indicati nel prima  comma,  procede  alla
pubblicazione,  mediante  affissione  negli  uffici  della  direzione
dell'aeroporto di abituale ricovero dell'aeromobile e inserzione  nel
foglio degli annunzi legali, di un avviso col quale si  invitano  gli
interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti. 
 
  Quando  nel  detto  termine   non   siano   proposte   opposizioni,
l'autorita', se sull'aeromobile non risultano iscritti diritti  reali
o di garenzia, esegue la cancellazione dell'aeromobile  dal  registro
d'iscrizione. 
 
  In caso di opposizione, o  se  sull'aeromobile  risultano  iscritti
diritti reali o di garenzia, la cancellazione puo' essere  effettuata
solamente dopo che l'opposizione  sia  stata  respinta  con  sentenza
passata in giudicato, o i  creditori  siano  stato  soddisfatti  o  i
diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia  eseguito
le provvidenze, disposte  dall'autorita'  aeronautica  per  le  somme
dovute all'amministrazione, e dall'autorita' giudiziaria, su  domanda
della parte piu' diligente, per la salvaguardia degli  interessi  dei
creditori. In caso  contrario  l'autorita'  aeronautica  promuove  la
vendita giudiziale dell'aeromobile.