(Codice della navigazione-art. 760)
                              Art. 760. 
                   (Demolizione dell'aeromobile). 
 
  Il   proprietario,   che   intende   procedere   alla   demolizione
dell'aeromobile,  deve   farne   dichiarazione   al   ministero   per
l'aeronautica, se l'aeromobile  si  trova  nel  Regno,  all'autorita'
consolare, se si trova all'estero, consegnando i documenti ed i libri
di bordo. L'autorita' predetta provvede ai sensi  del  secondo  comma
dell'articolo 758. 
 
  Se  entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione   sono   promosse
opposizioni dai creditori, ovvero se risulta l'esistenza  di  diritti
reali o di garanzia  sull'aeromobile,  l'autorizzazione  puo'  essere
data solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza
passata in giudicato, o i creditori  siano  stati  soddisfatti,  o  i
diritti estinti, ovvero, in mancanza, il  proprietario  stesso  abbia
eseguito le provvidenze, disposte dall'autorita' aeronautica  per  le
somme dovute all'amministrazione, e  dall'autorita'  giudiziaria,  su
domanda  della  parte  piu'  diligente,  per  la  salvaguardia  degli
interessi dei creditori. 
 
  Tuttavia la demolizione puo' senz'altro essere  autorizzata  quando
sia  necessaria  per  ragioni  di  urgenza  accertate  dal   Registro
aeronautico italiano nel Regno o dall'autorita' consolare all'estero. 
 
  Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano agli  alianti
libratori.