Art. 760.
(Demolizione dell'aeromobile).
Il proprietario, che intende procedere alla demolizione
dell'aeromobile, deve farne dichiarazione al ministero per
l'aeronautica, se l'aeromobile si trova nel Regno, all'autorita'
consolare, se si trova all'estero, consegnando i documenti ed i libri
di bordo. L'autorita' predetta provvede ai sensi del secondo comma
dell'articolo 758.
Se entro sessanta giorni dalla pubblicazione sono promosse
opposizioni dai creditori, ovvero se risulta l'esistenza di diritti
reali o di garanzia sull'aeromobile, l'autorizzazione puo' essere
data solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza
passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti, o i
diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia
eseguito le provvidenze, disposte dall'autorita' aeronautica per le
somme dovute all'amministrazione, e dall'autorita' giudiziaria, su
domanda della parte piu' diligente, per la salvaguardia degli
interessi dei creditori.
Tuttavia la demolizione puo' senz'altro essere autorizzata quando
sia necessaria per ragioni di urgenza accertate dal Registro
aeronautico italiano nel Regno o dall'autorita' consolare all'estero.
Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano agli alianti
libratori.