Art. 762.
(Cancellazione dell'aeromobile dai registri).
L'aeromobile e' cancellato dal registro d'iscrizione quando:
a) e' perito o si presume perito;
b) e' stato demolito;
c) ha perduto i requisiti di nazionalita' richiesti nell'articolo
751;
d) e' stato iscritto in un registro straniero.
La cancellazione dell'aeromobile deve essere richiesta dal
proprietario, ma puo' essere disposta anche di ufficio.
All'atto della cancellazione l'autorita' ritira il certificato
d'immatricolazione o quello di collaudo.