(Codice della navigazione-art. 762)
                              Art. 762. 
            (Cancellazione dell'aeromobile dai registri). 
 
  L'aeromobile e' cancellato dal registro d'iscrizione quando: 
  a) e' perito o si presume perito; 
  b) e' stato demolito; 
  c) ha perduto i requisiti di nazionalita'  richiesti  nell'articolo
751; 
  d) e' stato iscritto in un registro straniero. 
 
  La  cancellazione  dell'aeromobile  deve   essere   richiesta   dal
proprietario, ma puo' essere disposta anche di ufficio. 
 
  All'atto della  cancellazione  l'autorita'  ritira  il  certificato
d'immatricolazione o quello di collaudo.