(CODICE CIVILE-art. 649)
                              Art. 649. 
 
                       (Acquisto del legato). 
 
  Il legato si acquista  senza  bisogno  di  accettazione,  salva  la
facolta' di rinunziare. 
 
  Quando oggetto del legato e' la proprieta' di una cosa  determinata
o altro diritto appartenente al testatore, la proprieta' o il diritto
si trasmette dal testatore al legatario al momento  della  morte  del
testatore. 
 
  Il legatario pero' deve domandare  all'onerato  il  possesso  della
cosa legata, anche quando ne e' stato  espressamente  dispensato  dal
testatore.