(CODICE CIVILE-art. 650)
                              Art. 650. 
 
             (Fissazione di un termine per la rinunzia). 
 
  Chiunque ha interesse puo'  chiedere  che  l'autorita'  giudiziaria
fissi un termine entro il quale  il  legatario  dichiari  se  intende
esercitare la facolta' di rinunziare. Trascorso questo termine  senza
che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde  il  diritto
di rinunziare.