(CODICE CIVILE-art. 651)
                              Art. 651. 
 
            (Legato di cosa dell'onerato o di un terzo). 
 
  II legato di cosa dell'onerato o di un terzo e'  nullo,  salvo  che
dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti
che questi sapeva che la cosa legata  apparteneva  all'onerato  o  al
terzo. In quest'ultimo caso l'onerato e' obbligato ad  acquistare  la
proprieta' della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario,  ma  e'
in sua facolta' di pagarne al legatario il giusto prezzo. 
 
  Se pero' la cosa legata, pur appartenendo ad  altri  al  tempo  del
testamento, si trova in proprieta' del testatore al momento della sua
morte, il legato e' valido.