(CODICE CIVILE-art. 654)
                              Art. 654. 
 
              (Legato di cosa non esistente nell'asse). 
 
  Quando il testatore ha lasciato una sua  cosa  particolare,  o  una
cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio,
il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel  patrimonio  del
testatore al tempo della sua morte. 
 
  Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua
morte, ma non nella quantita' determinata, il legato ha  effetto  per
la quantita' che vi si trova.