(CODICE CIVILE-art. 655)
                              Art. 655. 
 
            (Legato di cosa da prendersi da certo luogo). 
 
  Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha  effetto  soltanto
se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia
effetto per l'intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi
si trovano,  in  tutto  o  in  parte,  perche'  erano  state  rimosse
temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.