(CODICE CIVILE-art. 656)
                              Art. 656. 
 
                   (Legato di cosa del legatario). 
 
  Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto  il  testamento  era
gia' di proprieta' del legatario e' nullo, se la  cosa  si  trova  in
proprieta' di lui anche al tempo dell'apertura della successione. 
 
  Se al tempo dell'apertura della successione la  cosa  si  trova  in
proprieta' del testatore, il legato e' valido, ed e' altresi'  valido
se in questo tempo la cosa si trova in proprieta' dell'onerato  o  di
un terzo, e dal testamento risulta che essa fu legata  in  previsione
di tale avvenimento.