(CODICE CIVILE-art. 657)
                              Art. 657. 
 
             (Legato di cosa acquistata dal legatario). 
 
  Se il legatario, dopo la confezione del testamento,  ha  acquistato
dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la  cosa  a  lui
legata, il legato e' senza effetto in conformita' dell'art. 686. 
 
  Se dopo la confezione del testamento la cosa legata  e'  stata  dal
legatario acquistata, a titolo gratuito, dall'onerato o da un  terzo,
il legato e' senza effetto; se l'acquisto ha  avuto  luogo  a  titolo
oneroso, il legatario ha diritto  al  rimborso  del  prezzo,  qualora
ricorrano le circostanze indicate dall'art. 651.